La sentenza n. 17100/2019 della Corte di Cassazione segna un’inedita svolta in materia di adozioni di minori, ora consentite anche a persone single e a coppie di fatto.
Con questa pronuncia la Suprema Corte precisa che l’adozione non presuppone necessariamente una situazione di abbandono dell’adottato ben potendosi valorizzare, in casi particolari, la consolidata relazione affettiva creatasi tra adottante ed adottato, nel preminente interesse del minore a preservare tale rapporto.
La Cassazione rileva: “in tema di adozione in casi particolari, dalla mancata indicazione, da parte dell’art. 44 della l. n. 184 del 1983, lett. d) dei requisiti soggettivi dell’adottante e dell’adottando, nonché di un limite massimo di differenza di età tra i due soggetti (l’art. 44 comma 4, infatti, prevede solamente che l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando) può dedursi che essa sia consentita alle persone singole e alle coppie di fatto, anche se tra i due soggetti intercorra una consistente differenza di età. Deve ritenersi altresì non rilevante la mancanza del consenso all’adozione da parte dei genitori biologici qualora questi siano decaduti dalla responsabilità genitoriale … L’art. 44 della l. n. 184 del 1983, lett. d), in definitiva, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a garantire l’adozione tutte le volte in cui si debba salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando, in quanto rientra nel concreto interesse del minore il riconoscimento dei legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura”.
La mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante e adottato, come pure del limite massimo di differenza di età (prescrivendo la legge solo che l’età dell’adottante debba superare di almeno 18 anni quella dell’adottato) implica dunque esser consentito adottare anche alle persone single ed alle coppie di fatto, nei limiti di età sopraindicati e sempre che l’esame delle condizioni e dei requisiti facciano ritenere sussistenti i presupposti per l’adozione speciale.
Va da sé che, nelle graduatorie, la giovane coppia composta da padre e madre sarà comunque preferita alle altre, con la differenza però che l’essere single, coppie non sposate o soggetti di età avanzata non potrà più essere un motivo ostativo per concedere le adozioni; tali differenti condizioni, infatti, configurano l’adozione come “speciale” ma realizzabile.
Fondamentale, pertanto, sarà unicamente l’obiettivo di salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra il minore e l’adottante.