Al primo quesito risponde con chiarezza l’art. 1138 comma V c.c. che stabilisce: “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Tale divieto potrà, eventualmente, essere inserito nei regolamenti approvati all’unanimità – ma non a maggioranza – vincolando solamente coloro che hanno in tal senso manifestato la loro volontà ma non risultando opponibile a terzi nuovi acquirenti.

Diversa è invece l’ipotesi per la quale il divieto di detenere o possedere animali domestici sia stato contrattualmente sancito fra il locatore proprietario ed il conduttore dell’immobile: in questo caso, il divieto ha natura contrattuale e può essere lecitamente inserito nel medesimo senza riguardare in alcun modo il Condominio.

Se, dunque, il regolamento condominiale non può stabilire limiti al diritto dei condomini di possedere animali domestici, ben può prevedere regole di condotta da attuare nel rispetto degli altri condomini e vicini: è bene precisare che il padrone di animale domestico è tenuto a garantire il condominio da immissioni e rumori (ad esempio il continuo abbaiare di un cane) che superino la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. configurando il diritto ad un risarcimento del danno per i condomini lesi.

Tali molestie possono arrivare ad integrare altresì l’ipotesi di violazione di norme penalistiche quali l’art. 659 c.p. “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” nel caso in cui il padrone susciti o non impedisca strepiti di animali, ovvero quella dell’art. 672 c.p. “omessa custodia e malgoverno di animali” qualora il proprietario lasci liberi o non custodisca con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti.

Si ricorda infine che, se l’animale domestico provocasse danni a cose o persone, l’art. 2052 c.c. stabilisce essere a carico del proprietario dell’animale una presunzione di colpa nella causazione del danno che, per essere superata, richiede come esimente unicamente la prova del caso fortuito, in difetto venendo condannato al risarcimento dei danni causati dal proprio amico a quattro zampe.

Contatti lo Studio per ricevere una consulenza personalizzata in materia!

© 2020 Zanin & Marton Avv.ti Ass.ti. All Rights Reserved. | P.Iva 03806740266