A seguito dell’emergenza sanitaria Covid19, il Governo è intervenuto sulla materia locatizia disponendo uno stop sia all’esecuzione degli sfratti per morosità sia all’esecuzione delle procedure di rilascio di immobili aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore ponendo quale termine il 30.06.2021.

Il nuovo Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”convertito in Legge 21 maggio 2021, n. 69 — G.U. 21 maggio 2021, n. 120), tuttavia, proroga ulteriormente la sospensione dell’esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, a seconda della data del provvedimento di rilascio anche per le locazioni non abitative: per quelli adottati dal 28 febbraio al 30 settembre 2020, il blocco si avrà fino al 30 settembre 2021; per quelli adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021.

Ecco il testo completo dell’articolo in esame:

Art.   40-quater (Disposizioni   in   materia   di    sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili). 

1. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze   e   ai   provvedimenti   di   rilascio   conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, e’ prorogata:

    a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;

    b) fino al 31 dicembre 2021 per i  provvedimenti  di  rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021».

© 2020 Zanin & Marton Avv.ti Ass.ti. All Rights Reserved. | P.Iva 03806740266