A seguito della depenalizzazione nel 2016 del reato di ingiuria precedentemente previsto dall’art. 594 c.p., chi veda leso il proprio onore o decoro potrà rivolgersi al solo giudice civile per ottenere equo risarcimento del danno.
Ed infatti il decreto legislativo n. 7/2016 che attualmente disciplina la materia, prevede espressamente che “chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa” non solo corrisponderà alla medesima equo risarcimento per gli insulti ricevuti, ma dovrà altresì versare nelle casse dello Stato l’importo a titolo di sanzione civile pecuniaria che verrà stabilito dal giudicante.
Il giudice ne determinerà l’ammontare tenuto conto di criteri quali, ad esempio, la gravità della violazione, la reiterazione dell’illecito, le condizioni economiche dell’agente, etc…
La sanzione pecuniaria civile potrà essere salata: essa infatti è ricompresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 8.000,00, potendo aumentare fino a 12.000,00 qualora ricorrano alcune circostanze aggravanti.
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