La questione dell’obbligo vaccinale Covid 19 è oggi risolta dal Decreto-Legge del 31 marzo 2021, n. 44 che introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario. La norma si propone di tutelare la salute pubblica e di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Ai sensi dell’art.4 del Decreto, hanno l’obbligo di vaccinarsi gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori sanitari che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. In questo modo, la vaccinazione si erge a requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Tuttavia, si può venire meno all’obbligo nel caso in cui vi sia un accertato pericolo per la salute attestato dal medico di medicina generale, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. In seguito, sarà compito dell’ASL vigilare sul corretto adempimento all’obbligo vaccinale da parte dei dipendenti; in caso di inadempimento, sarà dato immediato avviso al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’ASL avrà come effetto la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in qualsivoglia forma, il rischio di diffusione del contagio. La sospensione resta efficace fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Il datore di lavoro, nei casi in cui risulti possibile, adibirà il lavoratore a mansioni differenti (anche inferiori) con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate e sempre che tali mansioni non implichino analoghi rischi di diffusione del contagio. Solo nel caso in cui l’assegnazione a diverse mansioni non sia possibile, durante il periodo di sospensione non sarà dovuta al soggetto alcuna retribuzione.
Resta a questo punto da analizzare la novità relativa al c.d. scudo penale. Il nuovo decreto, infatti, ha introdotto una speciale causa di non punibilità per gli operatori sanitari che somministrino le dosi di vaccino: è esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose (disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590 c.p.). I fatti-reato devono essere commessi durante il periodo emergenziale e le vaccinazioni effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute. La norma sembra essere stata introdotta al fine di rassicurare gli operatori chiamati alla vaccinazione, ma la causa di non punibilità si presta a letture critiche: a mente della natura personale e colpevole della responsabilità penale, sancita dall’art. 27 Cost., un medico che somministri un vaccino non potrebbe essere chiamato a rispondere per gli effetti collaterali derivanti da un farmaco prodotto da terzi e questi potrebbero, al massimo, essere in astratto imputabili alle sole case farmaceutiche. Inoltre, non sembra che la norma possa riferirsi al caso del medico che sbagli nell’attività materiale di inoculazione del vaccino: pertanto, in tal caso, questi continuerà a rispondere penalmente delle sue azioni.