A seguito della crisi coniugale terminata con un provvedimento di separazione o divorzio, nei confronti del genitore permane il dovere di provvedere al mantenimento della prole mediante la corresponsione di un contributo economico.
L’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, tuttavia, non è eterno.
Ed infatti l’obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento verrà meno o a seguito del raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne ovvero quando lo stesso sia stato messo nelle concrete condizioni per poterla raggiungere e, colpevolmente, vi abbia omesso.
Con la recente sentenza n. 17183/2020 la Suprema Corte ha enunciato le condizioni per le quali il figlio maggiorenne ha il diritto di ricevere il contributo al mantenimento dal genitore.
Citando la sentenza in esame, esse sono: “a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) la prosecuzione di studi ultra liceali con diligenza, da cui si desuma l’esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l’adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso; c) l’essere intercorso un lasso di tempo ragionevolmente breve a conclusione degli studi, svolti dal figlio nell’ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro; d) la mancanza di qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale”.
Qualora, di contro, vi sia una colpevole negligenza del figlio maggiorenne “mantenuto” nella ricerca della propria indipendenza economica, il genitore obbligato al versamento del contributo potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria per avanzare istanza di revoca dell’assegno di mantenimento (sempre citando la sent. n. 17183/2020 Cass. Civ. “Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l’inconcludente ricerca di un lavoro protratta all’infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento).
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